REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “Promo BackToSchool 2025”
(di seguito, il “Regolamento”)
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Red Keep S.r.l. (società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento di 177C S.r.l.), con sede in Via Timavo 34, 20124 – Milano e con partita IVA n. 09551070965 (di seguito, la “Società Promotrice”), promuove la seguente operazione a premi che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i prodotti a marchio “ClioMakeUp” (di seguito “Prodotti”) e il marchio “ClioMakeUp”.
2. DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI
L’operazione a premi è denominata “Promo BackToSchool 2025” (di seguito, l’“Operazione”).
3. DESTINATARI
Tutti i consumatori finali (persone fisiche) che eseguono gli acquisti secondo quanto previsto al successivo articolo 7 (di seguito, l’“Utente”).
4. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
5. DURATA
L’Operazione avrà luogo:
a) Per gli acquisti online:
dalle ore 00,01 del giorno 8 settembre 2025 alle ore 23.59 del 12 settembre 2025;
b) Per gli acquisti presso i punti vendita fisici ClioMakeUp:
dal giorno 8 settembre 2025 al giorno 12 settembre 2025, negli orari di apertura dei negozi fisici.
6. NATURA E VALORE DEL PREMIO MESSO IN PALIO; MONTEPREMI.
Premio: 1 (una) Clioset cipria refill e 1 (uno) Puff per cipria (di seguito, i/il “Premi/o”).
Valore di mercato del Premio: Euro 15,98 (quindici/98 euro), IVA esclusa per Clioset cipria refill e Euro 6,96 (sei/96) IVA esclusa per Puff per cipria.
Il Premio in palio non è sostituibile e non è convertibile in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà all’Utente di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche se di minor valore.
Montepremi: Si presume di erogare 5.000 (cinquemila) Premi; pertanto, la stima del montepremi complessivo dell’Operazione, alla data di redazione del Regolamento, è pari a Euro 114.700,00 (centoquattordicimilaesettecento/00 euro), IVA esclusa, salvo conguaglio a fine Operazione in relazione al numero di Premi effettivamente erogati. Non si è in grado di definire con esattezza l’ammontare dei Premi
in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dagli Utenti.
Il montepremi, ai sensi dell’art. 7 comma 1) lett. b) del D.P.R. del 26.10.2001 n. 430, non viene coperto da cauzione dal momento che il Premio è corrisposto all’atto dell’acquisto del/i Prodotto/i.
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La partecipazione all’Operazione è gratuita ed è riservata agli Utenti indicati all’art. 3 del presente Regolamento.
Per partecipare all’Operazione e ottenere il Premio, l’Utente dovrà acquistare, nel periodo indicato all’art. 5 che precede, uno o più Prodotti con una spesa complessiva minima, al netto delle eventuali spese di spedizione, di Euro 59,00 (cinquantanove/00 euro), iva inclusa, tramite i seguenti canali:
- online tramite il sito web raggiungibile all’indirizzo: https://cliomakeupshop.com/; - nei punti vendita fisici ClioMakeUp.
Sono esclusi dal raggiungimento della soglia minima gli acquisti delle Gift Card.
L’acquisto dei Prodotti oggetto della promozione in qualunque canale diverso da quelli suindicati e al di fuori del periodo indicato all’art. 5 che precede, non consente la partecipazione all’Operazione e quindi non dà il diritto a ricevere il Premio.
8. CONSEGNA DEL PREMIO
La Società Promotrice consegnerà il Premio agli Utenti aventi diritto:
- all’atto di acquisto, se l’acquisto è stato effettuato nei punti vendita fisici ClioMakeUp; oppure - all’indirizzo indicato in fase di acquisto dei Prodotti e contestualmente alla consegna dei Prodotti acquistati, se l’acquisto è stato effettuato online al seguente sito web: https://cliomakeupshop.com/.
9. PUBBLICITA’ DELL’OPERAZIONE A PREMI
La Società Promotrice comunicherà e promuoverà l’Operazione a premi tramite:
- Stampa;
- Opuscoli;
- Il sito web https://blog.cliomakeup.com/;
- Invio di newsletter;
- Il sito web https://cliomakeupshop.com/;
- Social media, quali a titolo esemplificativo Instagram, Facebook, YouTube, Tik Tok.
Il Regolamento è depositato presso la Società Red Keep S.r.l., con sede in Via Timavo 34, 20124 – Milano ed è consultabile sul sito web raggiungibile all’indirizzo https://cliomakeupshop.com.
10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione e riserva alcuna.
11. NORMA DI RIFERIMENTO
La Società Promotrice, per quanto non indicato nel presente Regolamento, si rimette al D.P.R. 26.10.2001, n. 430.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Operazione è svolta nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati da Red Keep S.r.l., con sede in Via Timavo 34, 20124 – Milano, per l’espletamento di tutte le fasi connesse all’Operazione. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge.
La conservazione dei dati a fini di gestione dell’Operazione sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi saranno distrutti.
Titolare del trattamento è: Red Keep S.r.l., con sede in Via Timavo 34, 20124 – Milano e con partita IVA n. 09551070965.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’email privacy@redkeep.it, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che non è pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge.